L’articolo 1710 del Codice Civile prevede che i servizi dell’amministratore siano esclusivamente le attività conferite e contemplate nel mandato e che dovranno essere eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia.
In dettaglio alcune dei servizi offerti sono
- Svolgimento di quanto previsto come legale rappresentante del condominio: ricezione e gestione di atti e documenti, gestione dei rapporti con condomini e terze parti sulla base di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento condominiale, custodia e trattamento dei dati e delle informazioni.
- Convocazione della assemblea condominiale a mezzo di raccomandata, PEC, con specifica degli argomenti all’ordine del giorno.
- Consultazione dei documenti relativi al condominio, previo appuntamento o sul portale web “Mio Condominio”
- Tenuta e custodia dei libri contabili di cui all’ art. 1130 codice civile, e dei documenti condominiali secondo i tempi stabiliti dalle normative vigenti.
- Gestione dei rapporti con fornitori, eventuali dipendenti e collaboratori, professionisti esterni, le proprietà vicine e terzi in generale.
- Ricerca di fornitori e richiesta preventivi di spesa.
- Adempimenti degli obblighi fiscali ed amministrativi.
- Accesso al condominio, se ritenuto opportuno, oppure su richiesta dei condomini o sopralluoghi
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