L’articolo 1710 del Codice Civile prevede che i servizi dell’amministratore siano esclusivamente le attività conferite e contemplate nel mandato e che dovranno essere eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia.

In dettaglio alcune dei servizi offerti sono

  • Svolgimento di quanto previsto come legale rappresentante del condominio: ricezione e gestione di atti e documenti, gestione dei rapporti con condomini e terze parti sulla base di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento condominiale, custodia e trattamento dei dati e delle informazioni.
  • Convocazione della assemblea condominiale a mezzo di raccomandata, PEC, con specifica degli argomenti all’ordine del giorno.
  • Consultazione dei documenti relativi al condominio, previo appuntamento o sul portale web “Mio Condominio”
  • Tenuta e custodia dei libri contabili di cui all’ art. 1130 codice civile, e dei documenti condominiali secondo i tempi stabiliti dalle normative vigenti.
  • Gestione dei rapporti con fornitori, eventuali dipendenti e collaboratori, professionisti esterni, le proprietà vicine e terzi in generale.
  • Ricerca di fornitori e richiesta preventivi di spesa.
  • Adempimenti degli obblighi fiscali ed amministrativi.
  • Accesso al condominio, se ritenuto opportuno, oppure su richiesta dei condomini o sopralluoghi

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