Art. 1102. Uso della cosa comune.

Art. 1102. (Uso della cosa comune). Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere…

Dispositivo dell’art. 1117 Codice civile

Parti comuni dell’edificio Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79 Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 LIBRO TERZO. Della proprietà – TITOLO SETTIMO. Della comunione – CAPO SECONDO. Del condominio negli edifici Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico…